Verbale di accordo
L'anno 2007 il giorno 29 del mese di Gennaio in Bari presso la sede della Confindustria Bari
tra
la Confindustria Bari - Sezione Industria Edile ed Affini - rappresentata dal suo Presidente sig. Vito Bellomo e dal Vice Presidente sig. Onofrio Bonerba, con l'assistenza dei sigg. Giuseppe Bisceglie e Pasquale Valente
e
la FENEAL UIL rappresentata dal Segretario responsabile sig. Salvatore Bevilacqua e dai componenti la segreteria sigg. Giovanni Cordasco, Francesco Pappolla, Vincenzo Tarallo, Saverio Loiudice e Luca Giangualano;
la FILCA CISL rappresentata dal Segretario generale sig. Emilio Di Conza, dal Segretario aggiunto sig. Tommaso Contaldo e dai componenti la segreteria sigg. Mario Cagnetta, Antonio Delle Noci, Daniele Del vecchio, Vincenzo Tursi e Luigi Sideli;
la FILLEA CGIL rappresentata dal Segretario generale sig. Silvano Penna e dai componenti la segreteria sigg. Saverio Fraccalvieri, Ignazio Savino, Giovanni Massaro e Francesco Panza.
Le parti su costituite hanno proceduto alla revisione della regolamentazione delle prestazioni facoltative della Casse Edile e, a completa tacitazione e definizione delle richieste avanzate sulla materia da Feneal, Filca e Fillea con nota ricevuta il 05/08/2005, hanno concordato che a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 i testi degli artt. 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 27, 30 bis, 31 e 32 del Regolamento Generale per la gestione e le prestazioni della Cassa Edile di Bari sottoscritto il 02/05/2003, come modificato dagli accordi del 8 febbraio 1999, del 3 settembre 2001 e 2 maggio 2003, vengono sostituiti da quelli trascritti in allegato.
Letto, confermato e sottoscritto.
Art. 14 - Condizioni per l'assistenza
La Cassa Edile fornisce, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, la propria assistenza nelle forme previste dal presente Regolamento soltanto agli operai iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente versati, nei modi e termini previsti dal presente Regolamento, e/o dagli accordi nazionali e locali, i contributi, le percentuali e le maggiorazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento di Gestione. È altresì necessario che gli operai abbiano rilasciato la dichiarazione scritta di adesione di cui all’art. 37 lett. B) del CCNL 29-1-2000.
Art. 15 - Sospensione delle assistenze
Qualsiasi forma di assistenza facoltativa deve essere sospesa durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte dell’operaio. Il Comitato di Gestione può tuttavia, a suo insindacabile giudizio, deliberare la continuazione delle forme di assistenza eventualmente in corso, in caso di effettiva e comprovata necessità da parte dei richiedenti.
Art. 16 - Registrazione delle assistenze
Qualsiasi forma di assistenza facoltativa deve essere sospesa durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte dell’operaio. Il Comitato di Gestione può tuttavia, a suo insindacabile giudizio, deliberare la continuazione delle forme di assistenza eventualmente in corso, in caso di effettiva e comprovata necessità da parte dei richiedenti.
Art. 17 - Spese postali
Le spese postali per l’invio a domicilio di tutte le comunicazioni effettuate in qualsiasi forma, rispettivamente a ditte ed operai, sono a carico della Cassa Edile.
Art. 18 - Condizioni generali per avere diritto alle prestazioni obbligatorie e facoltative
Le prestazioni di cui al punto 1) dell’art. 10 sono corrisposte dalla Cassa Edile agli operai iscritti nei confronti dei quali ricorrono i presupposti previsti dal vigente c.c.n.l. dell’edilizia. Le prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 10 sono corrisposte dalla cassa edile a favore degli operai che si trovino nelle condizioni di beneficiarne – nelle forme e secondo le modalità stabilite a seconda dei casi – e che risultino alle dipendenze, alla data dell’evento o nel mese immediatamente precedente all’evento stesso, da impresa edile in regola con i versamenti alla Casa Edile. Per beneficiare delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 10) del presente regolamento è, inoltre, necessario che l’operaio interessato possa far valere, nel biennio precedente l’evento, almeno 1200 ore computando a tale effetto le ore di lavoro prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzata dall’INAIL.
Art. 19 - Prestazioni in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale
Le prestazioni agli operai in caso di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, quali previste dall’allegato e) del contratto collettivo nazionale di lavoro 06/07/1983, sono corrisposte dalla Cassa Edile. A decorrere dall1/4/1988, le modalità di erogazione di tali prestazioni si intendono adeguate alla normativa prevista dal ccnl 07/10/1987 e annesso “protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio”.
Art. 19bis - Prestazione per carenza di malattia
Le parti definiranno entro il 30/06/2009 la regolamentazione di una nuova prestazione facoltativa della Cassa Edile tendente al pagamento della carenza per malattia. Tale prestazione sarà introdotta in via sperimentale e limitatamente al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2010, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio. In vista dell’avvio sperimentale di tale prestazione, la Cassa Edile, procederà al monitoraggio per una valutazione degli impegni di spesa connessi alla prestazione stessa.
Art. 20 - Anzianità professionale edile
La Cassa Edile provvede ad erogare gli importi relativi all’anzianità professionale edile nelle ricorrenze e secondo le modalità di volta in volta stabilite dalle Organizzazioni Nazionali di categoria ai sensi di quanto previsto dal CCNL.


