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DURC
1 Il rilascio del documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-Casse Edili
2 Convenzione per il rilascio del DURC 15 aprile 2004
3 Art. 86, comma 10 del dlgs 276/2003
4 Estratto decreto legislativo recante modifiche al dlgs 276/2003 - Consiglio dei Ministri 3 giugno 2004
5 Speciale DURC
6 Decreto 24 ottobre 2007 Documento Unico di Regolarità Contributiva
7 Circolare 5/2008 Documento Unico di Regolarità Contributiva
8 Comunicazione CNCE n. 346 del 21 marzo 2008
9 Circ. 7/2005 Documento Unico di Regolarità Contributiva
10 Allegato Circ. 7/2005 Richiesta del CODICE DI ACCESSO al servizio telematico D.U.R.C. da parte di: Stazione Appaltante, SOA, altro soggetto autorizzato diverso da Aziende e Intermediari
11 Modulo Unificato di richiesta del DURC per appalti pubblici in edilizia (Quadri A e B)
12 Modulo Unificato di richiesta del DURC per lavori privati in edilizia, appalti pubblici di forniture e servizi - attestazione SOA - iscrizione Albo Fornitori - agevolazioni,finanziamenti e sovvenzioni (Quadri C)
13 Istruzioni per la compilazione dei moduli (Quadri A e B e C)
14 Istruzioni per la codifica delle lavorazioni (Quadro B)
15 Dichiarazione d'impegno comunicazione inizio lavori (per lavori in provincia di Bari)
16 Dichiarazione d'impegno comunicazione inizio lavori (per lavori fuori della provincia di Bari)

1 - Il rilascio del documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CASSE EDILI

PREMESSA
La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. “requisiti regolarità”). Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche dei lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare. In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia. Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l’obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

AMIBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.

A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché gli appalti privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA). La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto, ma anche gli appalti di servizi e forniture. La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione. Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

B) Richiedenti il DURC
Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari). Sono altresì soggetti richiedenti del DURC le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA.

C) Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

I) Appalti pubblici:
Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa può autocertificare l’assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali autocertificazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
- per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, in particolare, la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
• per l’aggiudicazione dell’appalto;
• prima della stipula del contratto;
• prima del pagamento degli stati di avanzamento lavori;
• prima del collaudo e del pagamento del saldo finale;

-per gli appalti di forniture:
• per l’aggiudicazione dell’appalto;
• prima della stipula del contratto (ove previsto);
• prima dell’emissione del certificato di pagamento;
• all’atto del pagamento finale;

- per gli appalti di servizi:
• per l’aggiudicazione dell’appalto;
• prima della stipula del contratto;
• all’atto della regolare esecuzione;
• alla liquidazione di ogni fattura;

- per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:
• per l’aggiudicazione dell’appalto;
• prima della stipula della relativa convenzione o del rilascio della concessione;

II) Lavori privati in edilizia:
• prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività;

III) Attestazione SOA, iscrizione Albo Fornitori, agevolazionil/sovvenzioni/finanziamenti:
• prima dell’inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

REQUISITI REGOLARITA’

A) Requisiti generali

L’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi rilevata alla data della richiesta e riferita all’intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III). Nel caso specifico delle verifiche delle autocertificazioni e, comunque, in tutti i casi di richieste inoltrate ai fini della partecipazione alla gara o dell’aggiudicazione, la regolarità dovrà essere rilevata a tali date (e non a quelle di inoltro della richiesta), essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente. Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti solo alle imprese “qualificate”. In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:
• che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all’importo del saldo denunciato;
• che non esistano inadempienze in atto; L’impresa è altresì regolare quando:
• vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
• vi sia in atto un contenzioso amministrativo (purchè non instaurato per finalità meramente dilatorie) ovvero giudiziario (per il quale l’autorità competente abbia emesso apposito provvedimento di sospensione);
• vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
• sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
• vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura abbia disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario; Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più Province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le Strutture Territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:
• risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
• ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili;
• ha versato quanto dovuto per premi ed accessori; L’impresa è altresì da intendersi regolare quando:
• il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;
• vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
• vi sia in atto un contenzioso amministrativo (purchè non inoltrato in maniera pretestuosa) che sospenda i pagamenti per la parte contestata ovvero giudiziario (per il quale l’autorità competente abbia emesso apposito provvedimento di sospensione);
• vi siano sospensioni dei pagamenti o altri tipi di agevolazioni previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione);
• siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
• vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura abbia disposto la sospensione della cartella.

III) Ai fini della Cassa Edile:
• la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all’apposita Banca Dati Nazionale di settore l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla Banca Dati Nazionale è affidato il compito di tenere l’elenco delle imprese non in regola ed a rispondere entro venti giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
• l’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
• condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
• per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
• il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art.9 co.76 Legge n.415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso Comune del 16.12.2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con l'Accordo del 18.12.1998.

B) Subappalto
Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti. In questo caso, l’impossibilità di autocertificare discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

PROCEDIMENTO DURC

Sulla base della normativa di riferimento, nonché in applicazione delle due convenzioni sopra citate, sono stati previsti due procedimenti dìstinti a seconda che il DURC riguardi o meno il settore edile. Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta. Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l’inoltro in via telematica; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

I) Appalti in edilizia
Rientrano in tale categoria le richieste inoltrate nei casi di appalti pubblici nel settore edile e di lavori privati in edilizia (soggetti a concessione o DIA).

A) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili. Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio. In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica. La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
• Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, interimediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica
• Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari
• Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari
• Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l’utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell’autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico “Sportello Unico Previdenziale” verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed inteirrediari) appositi codici di accesso. Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico. La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della rtchiesta del DURC e comunica l’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta. Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come “obbligatori”). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all’utente le informazioni omesse, assegnandogli un termine, non superiore a dieci giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile. L’operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all’utente l’attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell’avvenuto inoltro della richiesta. Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio
Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture al momento della richiesta ovvero ad una diversa data così come prima specificato (cfr. "requisiti regolarità"). Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l’istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta. Nell’ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata sulla base dei dati, riferiti ai versamenti effettuati nell’ultimo, semestre a favore di ciascuno degli Enti, indicati dall’impresa nell’apposita sezione presente sul modulo di richiesta. Tuttavia, qualora sia ritenuto necessario, tale accertamento può essere effettuato richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine (non superiore a dieci giorni) per la presentazione di quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l’Ente che ha richiesto l’integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio
La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti. Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di rilascio del C.I.P. al “netto” dell’eventuale sospensione a fini istruttori - cfr. “modalità di rilascio”). Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa. Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di uno degli Enti, scatterà la procedura del silenzio-assenso per la parte non verificata. Pertanto, allorchè uno solo degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata dagli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità. Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori. Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.

II) Altri appalti e richieste
Rientrano in tale categoria le richieste inoltrate nei casi di appalti pubblici di forniture e servizi, di gestione di servizi ed attività in convenzione ovvero in concessione (non legate a lavori edili), di attestazione SOA, di iscrizione all’Albo Fomitori e nei casi in cui il DURC sia necessario ai fini di sovvenzioni, finanziamenti ed agevolazioni.

A) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero per le vie tradizionali presso un qualsiasi Sportello di ciascuno degli Enti convenzionati (per le imprese che non hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, la richiesta, effettuata per le vie tradizionali, potrà essere effettuata esclusivamente presso gli Sportelli INPS o INAIL). In particolare, le Stazioni Appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le SOA dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica. La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
• Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti, Enti a rilevanza pubblica e SOA
• Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari
• Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari
• Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l’utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell’autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale “Sportello Unico” verranno rilasciati alle tipologie di utenti diversi da aziende ed intermediari appositi codici di accesso. Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico. La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). In altemativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso le Strutture Territoriali degli Enti convenzionati (come sopra specificato) identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta. Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all’utente le informazioni omesse, assegnandogli un termine, non superiore a dieci giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile. L’operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all’utente l’attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell’avvenuto inoltro della richiesta. inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio
Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture al momento della richiesta ovvero ad una diversa data così come prima specificato (cfr. "requisiti regolarità"). Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l’istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta. Nell’ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), la verifica dello stato di aggiomamento degli adempimenti può essere effettuata sulla base dei dati, riferiti ai versamenti effettuati nell’ultimo semestre a favore di ciascuno degli Enti, indicati dall’impresa nell’apposita sezione presente sul modulo di richiesta. Tuttavia, qualora sia ritenuto necessario, tale accertamento può essere effettuato richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine (non superiore a dieci giorni) per la presentazione di quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine di dieci giomi, l’Ente che ha richiesto l’integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio dei DURC. L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica, al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio
La Struttura Territoriale responsabile del rilascio provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti. Per quanto riguarda la responsabilità dell’iter procedimentale del rilascio del DURC si precisa quanto segue:
• Nei casi in cui la richiesta riguardi un'impresa edile, il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio;
• Negli altri casi, viene rilasciato dall’Istituto (INPS o INAIL) presso il quale è stata inoltrata la richiesta, ed in particolare :
• Nel caso in cui l’utente abbia inoltrato la richiesta del DURC accedendo al portale unico orizzontale, viene individuato quale responsabile dell’iter procedimentale l’Ente indicato dallo stesso al momento dell’inserimento dei dati in procedura ovvero l’Ente che ha rilasciato i codici di accesso alla procedura telematica.
• Nel caso in cui l’utente abbia inoltrato la richiesta del DURC accedendo al portale verticale INPS o ad una sua Struttura Territoriale, viene individuato tale Ente quale responsabile, dell’iter procedimentale relativo all’emissione del DURC;
• Nel caso in cui l’utente abbia inoltrato la richiesta del DURC accedendo al portale verticale INAIL o ad una sua Struttura Territoriale, viene individuato tale Ente quale responsabile dell’iter procedimentale relativo all’emissione del DURC.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo, nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giomi (calcolati dalla data di rilascio del C.I.P. al “netto” dell’eventuale sospensione a fini istruttori). Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa. Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giomi senza pronuncia da parte di uno degli Enti, scatterà la procedura del silenzio-assenso per la parte non verificata. Pertanto, allorchè uno solo degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile, il funzionario responsabile del procedimento dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata dagli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità. Il funzionario responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori. Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale,(con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia dei certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.

PRECISAZIONI
Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una “Ristampa” del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all’emissione del DURC originale da parte della Struttura competente. Limitatamente ai casi di non regolarità, anche al fine di consentire all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici di valutare la gravità delle violazioni, dovrà essere indicata la specifica delle irregolarità riscontrate ed il loro ammontare, ove quantificabile. L’utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo. Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità attestata, la Struttura dovrà darne irmnediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto. Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute. Per l’INAIL, si fa presente cle il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro. Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell’impresa. Il funzionario che rilascia il DURC è responsabile della sola correttezza dell’iter procedimentale seguito. Le Strutture dovranno porte in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso. Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

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2 - Convenzione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Convenzione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva

TRA

- L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l’l1 dicembre 1952

- L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giullo Pastore, 6 (codice fiscale 01165400589), di seguito per brevità denominato INAIL, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Prof. Vincenzo Mungari, nato a Crotone il 21 aprile 1934

E

ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

VISTO

- la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000, n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;
- la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi, in particolare Legge 25.01.94 n. 82, Legge 23.12.94 n. 724, Decreto n. 274 del 7.7.97, D.Lgs. n.358/92, D. Lgs. 157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n. 2795;
- il D.Lgs 10/09/2003, n.276;
- la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione; l’Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;

IN ATTUAZIONE

- dell’art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva negli appalti pubblici;
- dell’art. 86, comma 10, del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 che istituisce il documento unico di regolarità contributiva nel lavori privati;
- dell’Avviso Comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003 da tutte le parti sociali firmatarie della presente convenzione che obbliga alla stipula della convenzione INPS, INAIL e le parti sociali ai fini del rilascio presso ogni provincia del documento unico di regolarità contributiva che attesti la regolarità delle imprese nei confronti degli Istituti e della Cassa Edile. Tale documento, in base allo stesso Avviso Comune che recepisce il dettato della normativa predetta, dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le casse edili operanti nel diversi livelli territoriali costituite dalle parti firmatarie dell’Avviso Comune.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto
Con riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che privati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile, dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

Art. 2 - Soggetti abilitati alla richiesta
Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa Edile. Nel caso di richiesta della certificazione presentata all’INPS o all’INAIL, i predetti Istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa Edile. Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle Pubbliche Amininistrazioni appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pubblica e dalle Società organismi di attestazione (SOA).

Art. 3 - Modalità di richiesta del DURC
Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa. Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA). I soggetti di cui al quarto capoverso dell’art. 2, forniti di codice di riconoscimento, devono richiedere per via telematica (on-line) il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Gli altri soggetti indicati all’articolo 2 richiedono lo stesso documento in via telematica ovvero presso ogni sportello costituito appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio. Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on line realizzate a tal fine.

Art. 4 - Rilascio del DURC
La Cassa Edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri Istituti, i dati utili per la certificazione unica. A tal fine le richieste pervenute alla Cassa Edile sono in pari data inoltrate all’INPS e all’INAIL per consentire le verifiche di propria competenza. Gli Istituti devono fornire le notizie necessarie per la compilazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio del documento stesso. La Cassa Edile provvede all’emissione e alla trasmissione al richiedente del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa attestando anche la regolarità contributiva al fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dal rispettivi Istituti. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ove gli Istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato cause di sospensione, la Cassa Edile emette il DURC.

Art. 5 - Requisiti per il rilascio del DURC
L’Inps, l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. L’Inps, l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all’esecuzione dell’opera. La Cassa Edile è tenuta all’emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.

1. La posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l’Impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari. Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all’apposita banca dati nazionale di settore l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza. Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l’elenco delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese

2. L’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione.

3. Condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del successivo punto 4, è che la stessa dichiari nella denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.

4. Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per, il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

5. Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai. sensi dell’art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con gli accordi del dicembre 1998 e 19 settembre 2002.

Art. 6 - Pubblicizzazione del DURC
Le parti firmatarie della presente Convenzione si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l’informativa diretta alle Associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli Organi di informazione

Art. 7 - Costituzione Comitato Tecnico
Viene costituito un Comitato Tecnico, composto da rappresentanti dell’INPS, dell’INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse Edili costituite dalle parti sottoscriventi la presente convenzione. Il Comitato Tecnico è responsabile della gestione delle procedure relative a: Acquisizione dati; Gestione della fase applicativa on-line; Gestione dello smistamento delle richieste; Gestione delle funzioni automatiche di agenda; Gestione della trasmissione del DURC al richiedente; Gestione dell’utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.

Art. 8 - Modulistica
Per assicurare ed agevolare l’applicazione del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante le Casse Edili, mettono a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

Art. 9 - Trattamento dati personali
Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19 Legge n. 675/’96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 10 - Costi ed oneri
Le parti firmatarie della presente Convenzione provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all’applicazione informatica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.

Art. 11 - Decorrenza
La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell’adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge. Roma, 15 aprile 2004 .

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3 - Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276

All’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;”;

b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’Inps e dall’Inail, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; “b-ter) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e “b-bis).”..

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4 - Decreto legislativo recante correzioni e modifiche al Decreto legislativo n. 276/2003

Art. 15

omissis

2. All’art. 86, comma 10, capoverso, del decreto legislativo la lettera b-ter), è sostituita dalla seguente: “b-ter, trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio di attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”.

omissis

Il testo del decreto correttivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 giugno 2004. Sul provvedimento è in corso l’acquisizione del parere non vincolante di Camera, Senato e Conferenza Stato-Regioni.

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